E’ nata l’A.Na.Me.C., Associazione Nazionale Mediatori Civili e Commerciali.
L’Associazione è apartitica e, senza perseguire scopi di lucro, assolve all’obbiettivo primario di tutelare la figura professionale del Mediatore così come delineata dal D. Lgs. 28/2010 aggiornato con le modifiche del D.Lgs. 130/2015 e del D.L. 50/2017 e successive modifiche ed integrazioni.
Entra a far parte di un'associazione che fa dell'etica e della professionalità il primario obbiettivo.
La Mediazione civile è un Istituto introdotto nel 2010 e si sostanzia in un procedimento informale e riservato condotto da un professionista terzo e imparziale, il Mediatore civile, che ha il compito di facilitare la comunicazione fra le parti litiganti per consentire loro di raggiungere un accordo, soddisfacente per entrambe, che gli consenta di chiudere la controversia ed evitare i tempi lunghissimi e i costi gravosi di una causa civile.
I procedimenti di mediazione civile possono essere svolti solo da Organismi autorizzati dal Ministero della Giustizia; analogamente anche i Mediatori dovranno essere iscritti agli appositi elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia.
Il registro degli Organismi di Mediazione accreditati e l'albo dei Mediatori civili è consultabile sul sito web dedicato del Ministero della Giustizia (https://mediazione.giustizia.it/)
Per “Mediazione obbligatoria” si intende la Mediazione civile per materie nelle quali è condizione di procedibilità, ovvero quando non è possibile intentare una causa civile senza prima aver tentato un procedimento di Mediazione.
Le materie per le quali la Mediazione è condizione di procedibilità sono individuate dall'art. 5 co. 1 del D.Lgs. n. 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013:
La Mediazione è condizione di procedibilità anche nel caso della cosiddetta Mediazione delegata dal Giudice, ovvero quando è il Giudice che, durante lo svolgimento di un processo civile di primo grado o di appello, ravvisa l'utilità di far esperire alle parti un procedimento di mediazione ordinando loro di rivolgersi a un Organismo di Mediazione (art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 28/2010).
Per tutte le controversie su diritti disponibili per le quali non è prevista l’obbligatorietà della mediazione è comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario, che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti. Le opportunità legate al ricorso della mediazione volontaria (tempi rapidi e costi certi e ridotti) hanno portato negli ultimi anni a una notevole crescita del ricorso a questo istituto.
I costi dei procedimenti di mediazione sono molto contenuti e fissati, nel loro massimo, dal Ministero della Giustizia, che ha pubblicato con il D.M. n. 180/2010 la tabella dei costi dei procedimenti per ogni scaglione di valore di controversia. A essi andranno aggiunti, ovviamente, i costi dell'assistenza legale, obbligatoria quando la Mediazione è condizione di procedibilità.
In ogni caso, la Mediazione ha costi sempre di gran lunga inferiori a quelli da sostenere per una causa civile in Tribunale, che solitamente dura molti anni.
Semplici calcoli sui costi complessivi dei procedimenti, costi fissi, parcelle degli Avvocati ed eventuali onorari dei consulenti tecnici, mostrano come un procedimento di mediazione andato a buon fine costi solo una frazione della corrispondente causa civile (secondo le statistiche nazionali ed europee, in media circa un quinto dei costi di causa).
Bisogna poi considerare che per le parti è previsto un credito d'imposta commisurato alle indennità versate fino a un massimo di € 500 se la mediazione si è conclusa con un accordo e di € 250 in caso di esito negativo; di conseguenza sono, in pratica, gratuite le Mediazioni per controversie fino a € 25.000 se andate a buon fine e fino a € 10.000 se con esito negativo, con un forte abbattimento di costi per le controversie di valore superiore.
L’introduzione della norma in materia di mediazione obbligatoria ha evidenziato il ruolo sempre più importante che riveste, nell’amministrazione della giustizia, il Mediatore Professionista, una figura altamente specializzata, imparziale e neutrale, in grado di gestire efficacemente il contenzioso attraverso le più moderne tecniche di negoziazione orientando le parti verso la soluzione ottimale della lite. Con l’ approvazione del D.Lgs. 50/2017 art. 11 ter, la mediazione obbligatoria in ambito civile e commerciale è diventata definitiva e a tempo indeterminato.
Le materie per le quali la mediazione è obbligatoria sono: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per poter svolgere questa funzione è richiesta una formazione specifica da integrare alla propria, personale, preparazione professionale.
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Inoltre siamo in grado di fornirti indicazioni sulle nostre attività, nello specifico sulla mediazione civile.
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